L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la P.A. ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
La richiesta è riconosciuta a chiunque, è gratuita e non deve essere motivata; essa va indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza dell’ ARSAC ,(0984.6831 ), accessocivico@arsac.calabria.it ) mediante apposita modulistica Scarica il Modulo pdf Scarica il Modulo. docx
Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, ad avvenuta pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto ne dà comunicazione al richiedente indicandone il collegamento ipertestuale di riferimento.
Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Dirigente Generale del Dipartimento competente, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web http://arsac.calabria.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
È opportuno evidenziare che l’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Il diritto di accesso civico, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo trasparenza@pec.arsac.calabria.it
– tramite posta elettronica all’indirizzo e.mail trasparenza@arsac.calabria.it
– tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della trasparenza
– direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico
NORMATIVA di RIFERIMENTO: Art. 5 del Dlgs 33/2013
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