ARSAC

Arsac chi siamo

L’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC) istituita con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 è un Ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Finalità e compiti dell’ARSAC sono l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante azioni di divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi al sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale.

Il mandato istituzionale dell’Arsac è esplicitato nell’articolo 2 della Legge istitutiva che recita:

  1. “L’azienda favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
  2. L’azienda esercita le funzioni dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:
  3. promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
  4. elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;
  5. promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
  6. partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
  7. sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l’Azienda progetta, organizza e coordina;
  8. promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l’istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
  9. fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
  10. espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
  11. contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all’attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
  12. concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
  13. provvede ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
  14. coadiuva le attività previste dell’articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
  • contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA);
  1. provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15.
  2. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all’Azienda ulteriori e specifici compiti nell’ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all’attuazione di disposizioni statali o dell’Unione Europea. I compiti affidati all’Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
  3. L’Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, quest’ultimi dovranno essere riconosciuti dalla Regione Calabria.
  4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
  5. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l’Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’Azienda.
  6. L’Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
  7. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell’Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.”

Inoltre, la L.R. n. 5/2016, che modifica parzialmente la L.R. 66/2012, con l’articolo 3, che si riporta integralmente di seguito, istituisce la Gestione Stralcio ex ARSSA in ARSAC, aggiungendo ulteriori elementi al mandato istituzionale:

  1. “La gestione liquidatoria dell’ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, commi 3 e 8.
  2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.
  3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell’organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
  4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 7.
  5. Al direttore generale dell’ARSAC è demandata la costituzione e l’organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.
  6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio, oggetto dell’attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.”

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